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Verifica Gas ad effetto serra EU Emission Trading SystemVERIFICA GAS AD EFFETTO SERRA

A chi è rivolto il servizio?

Impianti che rientrano nelle categorie di attività, concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra

Contesto

Le politiche europee volte alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) hanno stabilito, per alcuni settori produttivi, l’obbligo di riduzione specifico istituendo con la direttiva 2003/87/CE e, successivamente con la direttiva 2009/29/CE, il sistema europeo di scambio delle emissioni (EU ETS). A luglio 2012 sono stati emessi dalla Commissione Europea due importanti regolamenti che si applicano dal 1 gennaio 2013 e valevoli fino al 2020: il Regolamento UE 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra; e il Regolamento UE 600/2012 sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni di gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro; e sull’accreditamento dei verificatori.
In Italia la Direttiva 2009/29/CE è stata recepita dal D.Lgs. 30 del 13 marzo 2013. Il quadro normativo in vigore prevede che le verifiche delle comunicazioni a partire dal gennaio 2014, possano essere effettuate solo da Enti di Verifica accreditati dall’ente di accreditamento nazionale. Recentemente l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, con il D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014 che pone in forte relazione gli strumenti per l’efficienza energetica con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Vantaggi

Servizio

Il servizio consiste nel validare la comunicazione delle emissioni (anche in regime di «Opt out»), che deve essere inviata annualmente all’autorità competente seguendo i criteri della normativa vigente in continua evoluzione. All’azienda viene rilasciata una dichiarazione di verifica che può utilizzare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Servizio

Iter di verifica

  • Analisi documentale delle informazioni contenute nel Piano di monitoraggio del gestore;
  • sopralluogo presso il gestore (solo nei casi previsti);
  • rapporto e dichiarazione di verifica;
  • invio da parte del gestore all’Autorità competente.

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Settore Sostenibilità

Direzione QHSE, Sostenibilità, Ispezioni, Compliance

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