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Sostenibilità dei Biocombustibili

Servizio

Il servizio di Certificazione, che risponde a quanto prescritto sia dal Decreto Interministeriale 7/8/24, che aggiorna le disposizioni del DM 14 novembre 2019 ai sensi dall’art. 42, comma 16, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.199, opera in conformità sia al Regolamento Tecnico Accredia n.31, sia alle norme tecniche disponibili quali le UNI TS 11429 e UNI TS 11567, e prevede attività di valutazione documentale e di raccolta evidenze in campo presso gli Operatori Economici per garantire che i requisiti dello Schema Nazionale siano soddisfatti.

Il servizio si rivolge sia alle singole organizzazioni sia agli operatori economici che vogliano accedere alla certificazione come Gruppo.

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Contesto

La Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (Renewable Energy Directive-RED II), che rientra tra le azioni di contrasto al cambiamento climatico che l’Europa propone all’interno del Green Deal nel pacchetto “Fitfor 55”, mentre da un lato ha introdotto importanti aggiornamenti rispetto alla Direttiva 2009/28/CE, dall’altro ha confermato il focus sugli incentivi nell’utilizzo di energie rinnovabili quali biocombustibili, biocarburanti e biogas come strumento per raggiungere i target di sostenibilità entro il 2030. Per normare i sistemi di certificazione di prodotto finalizzati alla produzione di biocombustibili è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 7 agosto 2024, che istituisce il Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità dei biocombustibili, descrive le modalità di funzionamento e le procedure di adesione allo stesso per gli operatori economici, e disciplina le attività degli organismi di certificazione. Con l’adesione al Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità tutti i soggetti appartenenti alla filiera produttiva, dalla fase agricola e forestale, produzione del rifiuto alla trasformazione in prodotti intermedi, produzione in biocombustibili, e utilizzo degli stessi, possono dimostrare il rispetto dei requisiti di sostenibilità richiesti dalla Direttiva RED II.

Destinatari

La certificazione di Sostenibilità dei biocombustibili, dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti da carbonio riciclato in conformità allo Schema Nazionale può essere richiesta dagli operatori economici di queste filiere della sostenibilità, ovvero imprese agricole e produttori di reflui zootecnici; imprese forestali; produttori di rifiuti e sottoprodotti compresi gli UCO (used cooking oil); imprese di spremitura, raffinazione, produzione di biocarburanti e/o bioliquidi; imprese che effettuano stoccaggio e/o commercializzazione, anche senza possesso fisico, di dimateriali dalla cui lavorazione si ottengono biocombustibili; produttori di biogas e biometano; utilizzatori dei biocombustibili per produzione di energia elettrica o termica o utilizzo da parte di imprese soggette alla normativa Emissions Trading.

Vantaggi

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dimostrare di avere prodotto biocombustibili sostenibili certificati, con accesso agli incentivi fiscali ad essi destinati

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riduzione delle emissione di gas serra per unità energetica (intensità delle emissioni)

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essere in linea con il nuovo quadro normativo volto a favorire la transizione energetica

Iter di certificazione

L’iter di certificazione si articola nelle seguenti fasi:

-un’analisi documentale per valutare la documentazione inerente la verifica della completezza e della veridicità di tutti gli elementi presenti indicati dallo schema nazionale di Certificazione della Sostenibilità.;

-una fase di audit dei dati per valutare, tramite campionamento, la documentazione rilasciata dagli operatori economici in accompagnamento al prodotto (art.9 e Allegato 1 del DM 7/8/24), della metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra (art.11 del del DM 7/8/24), della gestione del sistema di equilibrio di massa (art.12 del DM 7/8/24);

-Il completamento dell’audit con emissione della reportistica di audit e gestione delle eventuali non conformità rilasciate;

-un riesame indipendente e rilascio del Certificato di Conformità ai sensi dell’art. 8 del DM 7/8/24;

-le verifiche periodiche di sorveglianza;

-una verifica di rinnovo entro il termine di validità del certificato.

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