DIRETTIVA “VIA” - Pubblicato il decreto di recepimento delle modifiche - D.lgs. 104/2017

07/11/2017

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 156 del 06.07.2017 il Decreto Legislativo 104/2017 di attuazione della Direttiva VIA 2014/52/UE "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".
Con tale Decreto viene recepita nell'ordinamento Italiano la nuova "Direttiva VIA 2014/52/UE".
Composto da 27 articoli, il decreto modifica diversi articoli del Testo Unico Ambiente Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Tra le novità più significative introdotte dal decreto si segnalano:
una nuova definizione di “impatti ambientali”, modulata in aderenza alle prescrizioni della direttiva e comprendente gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio;
l’introduzione, per i progetti assoggettati a VIA statale, della facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario (comprensivo della sola valutazione d’incidenza - c.d. “VINCA”, laddove necessaria), il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori “ambientali” da prendere in considerazione ai fini della VIA;
l’eliminazione, per la verifica di assoggettabilità a VIA, dell’obbligo, per il proponente, di presentare gli elaborati progettuali (progetto preliminare o studio di fattibilità). Per l’effettuazione del c.d. “screening” sarà sufficiente, per il proponente, presentare esclusivamente lo studio preliminare ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa europea;
la possibilità, ai fini dei procedimenti di VIA, di presentare elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del “progetto di fattibilità” (come definito dall’articolo 23, commi 5 e 6, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50) o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;
la facoltà per il proponente di aprire, in qualsiasi momento, una fase di confronto con l’autorità competente finalizzata a condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della procedura;
la facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del D. Leg.vo 152/2006, di richiedere all’autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare (c.d. “prescreening”);
l’abrogazione del D.P.C.M. 27/12/1988, recante le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA), e sua sostituzione con il nuovo allegato VII alla parte seconda del D. Leg.vo 152/2006, perfettamente allineato ai contenuti dell’allegato IV della direttiva, al fine di eliminare qualunque fenomeno di gold plating (produzione di norme in eccesso rispetto a quanto necessario e richiesto dalle norme europee);
la riorganizzazione delle modalità di funzionamento della Commissione VIA per migliorare le performances di tale organismo e per assicurare l’integrale copertura dei relativi costi di funzionamento a valere esclusivamente sui proventi tariffari versati dai proponenti. La proposta normativa prevede anche la costituzione di un Comitato tecnico a supporto della Commissione per l’accelerazione e l’efficientamento delle istruttorie;
l’eliminazione della fase di consultazione formale del pubblico nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, non richiesta dalla normativa europea;
la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, abbinata alla qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e per gli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, e conseguente rimodulazione delle competenze normative delle Regioni, alle quali viene attribuito esclusivamente il potere di disciplinare l’organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali sub-regionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento;
la razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative tra Stato e Regioni, con attrazione al livello statale delle procedure di VIA per i progetti relativi alle infrastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l’economia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni concernenti i progetti di interesse esclusivamente locale;
la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti (eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa).

Infine l’articolo 23 del Decreto stabilisce l’applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16/05/2017, facendo salvi gli effetti degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia dal 21/07/2017, con la possibilità per il proponente, entro un termine congruo assegnato dall’autorità competente, di effettuare eventuali integrazioni documentali o adempimenti resi necessari dalle disposizioni recate dal Decreto medesimo. L’articolo 23 contiene inoltre una norma transitoria che, in ragione delle numerose agevolazioni e semplificazioni procedimentali introdotte e ferma restando la regola generale sull’applicazione della normativa previgente per la conclusione dei procedimenti in corso, consente al proponente di richiedere all’autorità competente l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti pendenti alla data del 16/05/2017.

Il Decreto entra in vigore il 21 luglio 2017.

Info: www.gazzettaufficiale.it