Circolare MISE del 23 maggio 2018 | Industria 4.0 iper-ammortamento

07/11/2018

Circolare 23 maggio 2018, n. 177355 - Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. “iper ammortamento” – Ulteriori chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione.

La Circolare fornisce ulteriori chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione non specificati negli esempi nella circolare del 30 marzo 2017 e nelle FAQ pubblicate in data 19 maggio e 12 luglio del 2017.

Questo è l’elenco degli argomenti presi in esame dalla circolare:

  • chiarimenti finalizzati a meglio precisare il significato di talune indicazioni contenute nei precedenti documenti di prassi in tema di guida automatica e semiautomatica
  • applicabilità dell’iperammortamento per i “Distributori automatici di prodotti finiti e/o per la somministrazione di alimenti e bevande”
  • esclusione dall’ambito oggettivo dei fabbricati e delle costruzioni: ulteriori chiarimenti in materia di “silos dotati di attrezzatura sensoristica”
  • macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici impiegate nel settore sanitario
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”: ulteriori chiarimenti in materia di “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”
  • trattamento ai fini dell’iperammortamento degli impianti tecnici di servizio agli impianti produttivi
  • ulteriori chiarimenti in materia di attrezzature/utensili costituenti dotazione ordinaria del bene agevolabile
  • chiarimenti in materia di classificazione degli impianti di trattamento per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue
  • chiarimenti in merito alla corretta classificazione nell’ambito dell’ allegato A dei “sistemi di additivazione di sostanze pericolose” impiegati al fine di evitare il contatto diretto del lavoratore con dette sostanze
  • ulteriori chiarimenti in materia di “interconnessione” e “integrazione automatizzata”

I chiarimenti sopra citati devono intendersi valevoli anche per gli investimenti effettuati nel corso del primo periodo d’imposta di applicazione della disciplina agevolativa e cioè, per la generalità delle imprese, nel corso del 2017.
Pertanto, nel caso di beni acquistati e messi in funzione nel corso del 2017 e per i quali, in via prudenziale, l’impresa abbia ritenuto non applicabile l’iperammortamento, ma che invece sulla base dei nuovi chiarimenti siano ammissibli al beneficio, sarà possibile recuperare la quota di iper ammortamento relativa al 2017 a partire dal 2018 secondo il meccanismo chiarito nella citata circolare n. 4/E del 2017.